MISTERBIANCO

Domande e risposte sulla cremazione

Abbiamo raccolto le domande più frequenti di cittadini e imprese sulla cremazione

L’intenzione di farsi cremare dev’essere espressa tramite uno di questi documenti:

  • Copia del testamento olografo, autenticata dal notaio.

  • Certificato d'iscrizione del defunto a una società di cremazione (SOCREM).

  • Dichiarazione espressa e sottoscritta (con processo verbale) davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso (o del Comune di residenza) del defunto o del dichiarante, da parte dei familiari indicati dalla legge (il coniuge oppure, in sua mancanza, i parenti più prossimi individuati dal Codice Civile).

L'affidamento dell'urna cineraria può avvenire su manifesta volontà espressa dal defunto in forma scritta (o volontà manifestata dal coniuge o, in sua mancanza, dai parenti più prossimi). Le ceneri, raccolte in un’apposita urna sigillata di materiale resistente, recano all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto, e possono essere affidate ai familiari per la conservazione.

L'urna deve essere conservata in un luogo stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Il Comune può effettuare periodicamente controlli per verificare se le ceneri vengano conservate secondo quanto disposto dalle norme di legge.

Nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado è sufficiente la maggioranza assoluta di essi (la metà più uno). In caso di disaccordo fra gli aventi titolo, l'urna cineraria verrà temporaneamente tumulata nel cimitero comunale.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento, le ceneri possono essere riportate al cimitero per la tumulazione o per la deposizione nel cinerario comune.

Sì, la consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni.

Solo se il defunto ha espresso in vita questa volontà. Se il defunto ha espresso la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge oppure, in sua mancanza, dai parenti più prossimi. Nel caso di concorrenza di più parenti di pari grado è sufficiente la maggioranza assoluta di essi (la metà più uno).

La dispersione è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, nel caso in cui il defunto fosse iscritto ad associazioni di cremazione, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.

All'interno del cimitero nel cinerario comune (dove le ceneri vengono conservate in forma indistinta) o nel giardino del ricordo (area definita in cui disperdere le ceneri). In aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari (è vietata nei centri abitati). In natura: la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti. Costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzate dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, o effettuata con modalità diversa rispetto a quanto indicato dal defunto, nonché l'abbandono dell'urna.

Con ogni cremazione viene fornita un’urna standard. Nel caso si voglia portare la propria urna deve essere di materiale resistente ed infrangibile, non deve essere inferiore a 4 litri e deve essere tassativamente consegnata all’arrivo del feretro.
In caso si volesse provvedere ad un’urna personalizzata in ceramica, legno, metallo... il cittadino deve rivolgersi all’impresa di Onoranze funebri di riferimento.

La cremazione deve essere autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso.

La dispersione delle ceneri viene autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall’Ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso. La dispersione può essere consentita dai Comuni interessati in apposite aree dei cimiteri (“giardini del ricordo”) o in aree private all’aperto (con il consenso dei proprietari). Può essere altresì consentita (sempre dalle Autorità Comunali del luogo) la dispersione in natura, in mare, nei laghi, nei fiumi. Le modalità tecniche di dispersione sono regolamentate dai Comuni stessi. La pratica della dispersione delle ceneri non può mai ed in nessun caso dare luogo ad atti con fini di lucro.

Ai sensi dell’articolo 80 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall’autorità comunale, ponendo nel crematorio l’intero feretro. Non è mai ed in alcun caso autorizzata la compresenza di due salme nella medesima procedura di cremazione.

No, non è possibile. La normativa prevede che il defunto debba essere cremato con la bara usata per il trasporto.

Si, è possibile cambiare l’urna dopo che è stata sigillata solo per giustificati motivi es. un danneggiamento che non renda l’urna più idonea alla sua funzione di conservare le ceneri.
Tuttavia non è possibile cambiare l’urna per motivi estetici.
Si possono cambiare le urne cremate presso lo stesso crematorio.

Si, è prevista questa possibilità per velocizzare le pratiche, in ogni caso i documenti in originale devono essere consegnati con il feretro/contenitore.

Il pagamento anticipato potrà essere effettuato tramite carte di credito o bonifico, oppure in contanti alla consegna della salma/contenitore di resti.

È previsto uno scrupoloso e sicuro processo di tracciabilità, attraverso il Sistema Securcen, leader nei sistemi di controllo per impianti crematori, che tramite l’utilizzo di Rfid garantisce la totale tracciabilità della salma durante tutto il processo.

È prevista questa possibilità, compatibilmente con la disponibilità di spazi liberi. Contatta i nostri uffici per richiedere maggiori informazioni.

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